Archivi per Incentivi e Normative

Detrazione Ecobonus del 50% con sconto in fattura

Se si ha la necessità di ristrutturare la propria abitazione o quella di cui si è locatari in termini di riqualificazione energetica (per esempio attraverso la sostituzione di infissi datati con dei nuovi più efficienti o l’applicazione di pannelli solari sul tetto per sfruttare l’energia solare piuttosto che quella elettrica tradizionale) o messa in sicurezza antisismica, questo è l’articolo atto a soddisfare la vostra sete di conoscenza e che vi aiuterà ad usufruire della cessione del credito in questione. Procediamo a comprendere a cosa si riferiscono questi incentivi relativi all’Ecobonus.

Ecobonus 50%

L’Ecobonus è lo strumento di supporto per eccellenza alle spese edilizie: si riferisce a detrazioni fiscali (del 50% o 110% sul costo totale degli interventi) di cui possono beneficiare alcuni soggetti nei casi in cui vogliano usufruire, per esempio, di detrazioni fiscali su infissi. Tali riduzioni sono applicabili solo se le opere sono state realizzate durante il periodo che decorre, come prevede la Legge del bilancio 2021, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.
Le modalità per accedere ai benefici relativi all’Ecobonus sono tre:

 

      • sfruttare l’agevolazione nella dichiarazione dei redditi – in tal modo viene detratta per 5 anni una rata, proporzionale al credito totale, sulle tasse da versare;

 

      • ottenere uno sconto in fattura dall’impresa fornitrice dei servizi;

 

      • cedere il credito ad altri soggetti terzi (istituti bancari, finanziarie o fornitori di servizi inerenti alle attività previste dall’Ecobonus tra cui fornitori di infissi, pannelli solari e così via).

 

In questo articolo analizzeremo il caso delle detrazioni fiscali del 50% su interventi, relativo alla cessione del credito, diventando credito di imposta, dal cliente al fornitore. Procediamo ad analizzarlo nel dettaglio.

Cessione del Credito

La cessione del credito riguarda la cessione della somma del credito del beneficiario (ossia il comune cittadino proprietario di un immobile, ecc.), derivante dal beneficio offerto dall’Ecobonus (detrazione fiscale), ad un altro soggetto terzo (una banca, una finanziaria o un fornitore).

Di contro, il terzo ottenendo l’ammontare, in denaro o in credito di imposta, si impegna a corrispondere al beneficiario la somma in termini di prestazioni o beni. In questo caso, TwinSystems si impegnerà a sostituire, ai clienti richiedenti il bonus, le finestre non più performanti con dei nuovi infissi (per esempio con le finestre SX120 scorrevoli minimali).

Sembra un’operazione molto complessa se presentata così ma, operativamente parlando, non costituisce un’impresa colossale, dal momento che ogni cliente orientato al cambio degli infissi e alla detrazione è affiancato dai professionisti del team TwinSystem, i quali si prendono carico di tutta la burocrazia e mettono direttamente a disposizione del cliente il prodotto finito senza il coinvolgimento personale e diretto dello stesso nelle varie richieste e documentazioni.

Chi può Cedere il credito?

Come si diceva prima, i soggetti che possono richiedere l’accesso al piano Ecobonus, e dunque chi può beneficiare delle detrazioni, sono:

 

      • proprietari di immobili

 

      • titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie – sono compresi i locatari c.d. “affittuari”)

 

      • i soggetti pubblici o privati che svolgono attività non commerciali – professionisti ed associazioni tra professionisti

 

      • gli istituti autonomi per le case popolari e le cooperative di abitazione a proprietà indivisa

 

      • persone fisiche, società di persone, società di capitali che conseguono reddito di impresa.

 

Per l’oggetto di studio di questo articolo, è importante riassumere in semplici parole che tutti i proprietari di abitazioni e affittuari possono accedere all’Ecobonus sulle finestre, precisando che gli affittuari si dovranno comunque rivolgere agli amministratori condominiali prima di procedere alle opere.

È facile ottenere la cessione del credito?

Se si è interessati alla sostituzione degli infissi con detrazione con TwinSystem, ottenere la cessione del credito sarà un gioco da ragazzi. Quello che occorrerà fare sarà semplicemente rivolgersi ad una delle 15 aziende consorziate TwinSystem su tutto il territorio nazionale. Così facendo, si potrà pagare solo il 50% del costo totale, mentre, la restante parte sarà di competenza di TwinSystems.

Il sistema è veloce ed estremamente conveniente grazie ai tassi più bassi del mercato. È chiaro che il servizio e la soddisfazione delle esigenze del cliente è sempre garantita.

I prodotti TwinSystems rispettano la tabella di trasmittanza termica?

I prodotti TwinSystems rispettano, in maniera integrale, i valori di trasmittanza termica previsti dalla tabella ed inoltre sono in grado di superare gli standard qualitativi richiesti dal mercato e dalla normativa vigente in tutte le aree geografiche. Concludendo, tutti gli articoli sono idonei e conformi ai requisiti richiesti dall’Ecobonus.

 

Sostituisci ora le tue finestre con il 50% di Sconto (Clicca Qui)

Leggi tutto

Bonus casa 2020, detrazione risparmio energetico

Prorogate le detrazioni fiscali per chi effettua lavori di ristrutturazione edilizia e di risparmio energetico.
In seguito all’approvazione del Documento di Economia e Finanza del 30 Settembre 2019 i bonus resisteranno anche nel 2020.

Il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, che aveva già dichiarato di voler prorogare il pacchetto di incentivi riguardanti la ristrutturazione e la riqualificazione energetica, in un messaggio inviato a Confedilizia conferma la proroga del Bonus casa 2020 fino al 31 dicembre 2020.

La proroga di un anno riguarda l’intero pacchetto dei lavori in casa: non solo ecobonus e detrazioni per i mobili e per gli elettrodomestici, ma anche le detrazioni che riguardano il sismabonus.
Possono quindi tirare un sospiro di sollievo i cittadini che hanno intenzione di effettuare lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica.

I bonus 2020

Il bonus ristrutturazione, grazie al quale si beneficia di un rimborso IRPEF del 50% della spesa sostenuta fino a un massimo di 96.000 euro per singola unità immobiliare.

Il bonus mobili, grazie al quale si usufruisce di una detrazione del 50% delle spese sostenute fino ad un massimo di 10 mila euro per i contribuenti che effettuano lavori di ristrutturazione e che comprano mobili nuovi o elettrodomestici per arredare l’immobile ristrutturato.

L’ecobonus riguarda i lavori di riqualificazione energetica e prevede una detrazione o sconto pari al 65% o 50% per un massimo di spesa pari a 100 mila euro da suddividere in 10 anni.

Il sismabonus prevede detrazioni fino all’85% per chi effettua interventi di risparmio energetico o di adeguamento sismico su tutto l’edificio. Questo bonus potrebbe essere esteso anche alle imprese.
Il bonus finestre ed infissi rientra sia nell’Ecobonus che nel bonus ristrutturazioni ed in entrambi i casi la detrazione o lo sconto è pari al 50%.

Il bonus verde, che permette di detrarre il 36% delle spese sostenute fino a un massimo di 5.000 euro per la realizzazione, manutenzione ordinaria o ristrutturazione di giardini, aree verdi scoperte, recinzioni, impianti di irrigazione e pozzi al momento non è stato prorogato.

Dal 1° Luglio, inoltre, sarà possibile beneficiare dello sconto immediato bonus casa per tutti gli interventi che comportano un risparmio energetico.

Leggi tutto
ecobonus e bonus casa 2019

Ecobonus e Bonus Casa prorogati per tutto il 2019

Ecobonus e bonus casa ancora per un anno al 50% di detrazioni fiscali. Lo prevede la legge di Bilancio 2019 appena approvata in via definitiva.

I due provvedimenti sono stati prorogati nella misura del 50% di agevolazioni fiscali. Dopo il 31 dicembre 2019 il bonus casa, che è un provvedimento stabilizzato da tempo, tornerà alla detrazione fiscale del 36% mentre ecobonus e bonus mobili cesseranno la loro azione salvo un’ulteriore proroga che dovrà essere contenuta nella legge di Bilancio 2020.

La proroga incentiva le famiglie a migliorare il proprio habitat generando effetti benefici per l’occupazione e l’economia nazionale, per l’ambiente e per lo Stato stesso e naturalmente per un desiderabile miglioramento del proprio habitat e delle proprie condizioni di vita.

Leggi tutto

Detrazione IRPEF del 50% fino al 31 dicembre 2018

La legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha esteso al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%) e del limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare.

Attenzione, perchè salvo che non intervenga una nuova proroga, dal 1° gennaio 2019 la detrazione scenderà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro.

Tra i beni ammessi alla detrazione rientrano naturalmente i prodotti SALENTO METALLI.

Per maggiori dettagli, scarica la guida completa “Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali” dell’Agenzia delle Entrate.

Leggi tutto
ecobonus 2017

Ecobonus infissi confermato per i prossimi 5 anni

Detrazione per ristrutturazione e riqualificazione energetica degli infissi. Ecobonus confermato per i prossimi 5 anni.

La legge di bilancio 2017 ha confermato la possibilità di richiedere le detrazioni fiscali legate agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica degli edifici. Fra gli interventi coinvolti nella possibilità di richiedere questa importante agevolazione è presente anche la ristrutturazione e riqualificazione energetica di finestre ed infissi. La prima fondamentale condizione per richiedere le agevolazioni è la seguente: è necessario che i lavori vengano effettuati su unità immobiliari ed edifici già esistenti. In sintesi questo tipo di agevolazioni non sono previste per nuove costruzioni.

Chi può usufruire delle detrazioni:

  • Le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali)
  • le associazioni tra professionisti
  • gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciali

Dettagli delle detrazioni:

  • detrazione Irpef del 65% sugli interventi di riqualificazione energetica degli infissi di singole strutture
  • detrazione Irpef del 75% sugli interventi di riqualificazione energetica degli infissi di interi condomìni

Documentazione necessaria:

  • Asservazione: è un documento utile per dimostrare che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti cioè che ha apportato un miglioramento in termini di riqualificazione energetica degli infissi. E’dunque un documento che attesta l’abbassamento del k termico degli infissi.
  • Attestato di certificazione energetica
  • Scheda informativa che indica gli interventi realizzati

Entro 90 giorni dalla chiusura dei lavori (o meglio dal collaudo) occorre trasmettere telematicamente all’Enea, attraverso il sito www.acs.enea.it i seguenti documenti:

  • Copia dell’attestato di certificazioni o di qualificazione energetica
  • Scheda informativa relativa agli interventi realizzati

Per infissi e serramenti il massimo del valore della ristrutturazione per cui è possibile richiedere le detrazioni è pari a 60.000 euro. La ristrutturazione non deve prevedere semplicemente la sostituzione degli infissi, ma è necessario che tale sostituzione apporti un miglioramento delle prestazioni di isolamento termico. Per questo il tecnico che si occupa dei lavori dovrà asseverare sia gli indici di trasmittanza termica dei vecchi infissi che gli indici dei nuovi infissi installati per dimostrare oggettivamente l’avvenuta riqualificazione energetica.

Per maggiori approfondimenti potete consultare la guida alle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico dell’Agenzia delle entrate.

Tutti i documenti necessari possono essere trovati in allegato D.M. 19/02/07

Qui invece la guida aggiornata dell’enea.

Leggi tutto
marcatura CE

Tre decreti in materia di risparmio energetico

Nuovi limiti di trasmittanza termica e di fattore solare totale

Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15/07/2015 gli attesi tre Decreti Ministeriali in materia di risparmio energetico in edilizia elaborati dal Ministero dello Sviluppo Economico che riscrivono il quadro legislativo in materia di efficienza energetica degli edifici rappresentato dal D. Lgs. 192/05 dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.

Tali disposizioni legislative nazionali entrano in vigore il 1° ottobre 2015 introducendo importanti novità in materia di certificazione energetica degli edifici e nuovi limiti di prestazione termica da rispettare per l’involucro edilizio trasparente e opaco in determinati interventi edilizi.

Questo pacchetto di disposizioni legislative nazionali diventa di riferimento univoco per tutte le regioni italiane ovviando in questo modo alla precedente frammentazione normativa dovuta all’ampia autonomia regionale nel recepire la precedente Direttiva 2002/91/UE.

Inoltre “Con l’emanazione di questi provvedimenti – si legge nella nota del Ministero – si compie un passo importante verso l’incremento degli Edifici a Energia Quasi Zero. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2021 i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazioni significative dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre al minimo i consumi energetici coprendoli in buona parte con l’uso delle fonti rinnovabili. Per gli edifici pubblici tale scadenza è anticipata al 1° gennaio 2019”.

Un decreto contiene nuove linee guida nazionali per l’Attestazione della Prestazione Energetica degli edifici (APE 2015). Il nuovo modello di APE, uguale per tutto il territorio nazionale, offrirà al cittadino, alle Amministrazioni e agli operatori maggiori informazioni riguardo l’efficienza dell’edificio e degli impianti, consentendo un più facile confronto della qualità energetica di unità immobiliari differenti e orientando il mercato verso edifici con migliore qualità energetica.

Un altro decreto fornisce schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. Gli schemi sono stati predisposti in funzione delle diverse tipologie di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante, riqualificazione energetica).

Il terzo decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 è quello di maggiore interesse per il settore della serramentistica (scarica il testo). Esso infatti definisce le nuove modalità di calcolo della prestazione energetica e i nuovi requisiti minimi di efficienza per i nuovi edifici e per quelli sottoposti a ristrutturazione e a riqualificazione energetica. Rispetto alle disposizioni legislative attualmente vigenti il decreto inseverisce gli standard energetici minimi per gli edifici nuovi e per quelli ristrutturati, ottimizzando il rapporto costi/benefici degli interventi, per arrivare a realizzare gli Edifici a Energia Quasi Zero previsti dalla Direttiva 2010/31/UE.

In prima battuta è necessario sapere che le prescrizioni dettate dal decreto ministeriale cambiano in funzione della tipologia di intervento edilizio (nuova costruzione, ristrutturazione importante di primo oppure secondo livello, riqualificazione energetica) e si applicano ad edifici sia pubblici sia privati.

Per edifici di nuova costruzione si intendono quei fabbricati il cui titolo abilitativo sia stato richiesto dopo l’entrata in vigore del decreto.

Sono assimilati agli edifici di nuova costruzione gli edifici sottoposti a demolizione e ricostruzione, qualunque sia il titolo abilitativo necessario, e gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato superiore al 15% di quello esistente o comunque superiore a 500 m3.

Per interventi di ristrutturazione importante di primo livello si intendono quelli che interessano l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprendendo anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio.

Per interventi di ristrutturazione importante di secondo livello si intendono quelli che interessano l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e possono interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva.

Negli interventi di riqualificazione energetica rientrano gli interventi non riconducibili agli interventi succitati e che hanno un impatto sulla prestazione energetica dell’edificio. Rientrano quindi anche:

  • le ristrutturazioni che interessano l’involucro edilizio con un incidenza inferiore o uguale al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consistono nella nuova installazione, nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore;
  • gli ampliamenti di edifici esistenti la cui nuova porzione abbia un volume lordo climatizzato inferiore o uguale al 15% di quello esistente o comunque inferiore a 500 m3.

Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli sottoposti a ristrutturazioni di primo livello, non sono previsti specifici limiti di trasmittanza termica da rispettare per le chiusure trasparenti. Sussiste l’obbligo di rispettare limiti per quanto concerne altri parametri tecnici che connotano gli impianti, l’involucro edilizio e l’edificio nel loro complesso (per esempio coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT’ – area solare equivalente estiva per unità di superficie utile Asol,est/Asup utile – indice di prestazione termica utile per riscaldamento EPH,nd – indice di prestazione termica utile per il raffrescamento EPC,nd – indice di prestazione energetica globale dell’edificio EPgl,tot, ecc.) contenuti nell’Allegato A del decreto.

I limiti dell’Allegato A sul coefficiente medio globale di scambio termico per trasmissione per unità di superficie disperdente HT’ sono da rispettare anche per gli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello.

Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica sono invece da rispettare i limiti riportati nell’Appendice B del decreto relativamente:

  • alla trasmittanza termica Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso ambienti non climatizzati (cfr. tabella 1);
  • al fattore solare totale gtot dei serramenti vetrati in combinazione con schermature solari mobili posizionati sui fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST (cfr. tabella 2).

Tabella 1 – Valori limite della trasmittanza Uw dei serramenti (trasparenti, opachi) e dei cassonetti posti a delimitazione di ambienti climatizzati verso l’esterno oppure verso ambienti non climatizzati.

Tabella 1 – Valori limite del fattore solare totale gtot. chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici

(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

Tabella 2 – Valori limite del fattore solare totale gtot chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio SUD, EST, OVEST, SUD-EST, SUD-OVEST

Tabella 2 – Valori limite del fattore solare totale gtot. chiusure trasparenti in presenza di schermature solari mobili installate su fronti dell’edificio

(1) dal 1 luglio 2015 per tutti gli edifici

(2) dal 1 gennaio 2019 per gli edifici pubblici e a uso pubblico e dal 1 gennaio 2021 per tutti gli altri edifici

Inoltre, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione importante di secondo livello e degli interventi di riqualificazione energetica, per gli edifici dotati di impianto termico non a servizio di singola unità immobiliare residenziale o assimilata, in caso di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio, coibentazioni delle pareti o l’installazione di nuove chiusure tecniche trasparenti, apribili e assimilabili, delimitanti il volume climatizzato verso l’esterno oppure verso ambienti non dotati di impianto di climatizzazione, si aggiunge l’obbligo di installazione di valvole termostatiche oppure di altro sistema di termoregolazione per singolo ambiente o singola unità immobiliare, assistita da compensazione climatica del generatore. Quest’ultima può essere omessa ove la tecnologia impiantistica preveda sistemi di controllo equivalenti o di maggiore efficienza o qualora non sia tecnicamente realizzabile.

In termini generali UNICMI esprime un giudizio positivo sui tre decreti in quanto si affronta il tema della certificazione energetica degli edifici e della Attestazione di Prestazione Energetica in maniera unitaria e nazionale. Almeno sulla carta. Il decreto relativo alla certificazione è importante per il passaggio dagli schemi regionali.

Riguardo al decreto “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015 rimangono comunque alcuni punti da chiarire e alcune prescrizioni che potrebbero risultare penalizzanti per il settore dei serramenti ma anche per il consumatore.

Un esempio è l’imposizione delle valvole termostatiche nel caso di intervento su un edificio in cui esiste un impianto di riscaldamento centralizzato. E’ questo è un vincolo molto forte e di difficile comprensione. Se il proprietario di una unità immobiliare all’interno di un edificio condominiale con centrale di riscaldamento centralizzato decide di sostituire quattro finestre nel suo appartamento si trova obbligato a inserire anche le valvole termostatiche e quindi a chiamare, oltre che il serramentista, il suo idraulico. Teniamo presente che non sempre si possono installare le valvole termostatiche in tutti gli impianti di riscaldamento del nostro patrimonio immobiliare che sono in larga parte vetusti. Inoltre si crea una disparità di trattamento tra chi è proprietario di una unità abitativa inserita in un condominio e tra chi è proprietario di una unità abitativa isolata che non è obbligato a chiamare anche l’idraulico quando deve sostituire le finestre.

Altro aspetto delicato è rappresentato dal coefficiente globale di scambio termico HT’ i cui valori limiti appaiono nella Tabella 10 dell’Appendice A in funzione del rapporto S/V dell’edificio (S=superficie disperdente – V=volume lordo climatizzato) e sono imposti per gli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione importante (primo e secondo livello). Ci possono essere casi in cui la parte opaca dell’involucro, quella che solitamente presenta valori molto bassi di trasmittanza termica, è ridotta al minimo o addirittura non esiste come nel caso di involucri edilizi costituiti da facciate continue e quindi la parte trasparente potrebbe non raggiungere i valori del decreto. Altro punto debole del coefficiente HT’ è che esso non è declinato in funzione delle varie destinazioni edilizie, il che lo fa apparire un po’ troppo grossolano. Esso andrebbe affinato in funzione della destinazione edilizia dell’edificio.

Infine i valori di trasmittanza termica per il 2019/21 presenti nelle Appendici A e B sono severi ma raggiungibili. La strada dell’efficienza energetica intrapresa dall’Unione Europea è una strada tracciata da tempo e non si può pensare di evitarla. Da qua al 2019/2021 molte cose potrebbero cambiare in termini di tecnologie nel campo del vetro e dei profilati a taglio termico. Oggi, ad esempio, il triplo vetro sta diventando di utilizzo abbastanza comune e questo aiuta a rispettare le trasmittanze termiche di legge.

L’Ufficio tecnico UNICMI sta aggiornando il documento tecnico UX192 sull’argomento che, una volta approntato, sarà reso disponibile gratuitamente ai Soci UNICMI, ASSITES, AIPPEG e agli Affiliati ad UNCSAAL SERVIZI S.r.l. e a pagamento agli altri operatori di mercato interessati.

Scarica il testo del Decreto Ministeriale 26/06/2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici” del 26/06/2015

Fonte: Unicmi

Leggi tutto